Nonostante il contenuto di questo thread non sia di interesse diretto né prettamente tecnico per il BASE jump, tuttavia ritengo estremamente utile la pubblicazione delle norme e specifiche dei carburanti per autotrazione qui nel BASE Board italiano perché spero che gli utenti di questo forum ne possano trarre benificio.
Se qualcuno ritiene di poter apportare dei contributi utili alla discussione, prego postare di seguito a questo mio post con il proprio contributo in merito.
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Estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/11/2000
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Dpcm 23 novembre 2000, n. 434 (recepimento della direttiva 98/70/CE - qualità della benzina e del combustibile diesel)
Dpcm 23 novembre 2000, n.434
(Gazzetta ufficiale 31 gennaio 2001 n. 25)
Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
Articolo 3
Benzina
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato I.
2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo è consentita fino al 31 dicembre 2001, purchè conforme alle specifiche fissate dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purchè il contenuto di piombo non sia superiore a 0.15 g/l.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.
4. In deroga al comma 2, è consentita l'immissione sul mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma 2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali dell'anno precedente. Tale quantitativo è destinato ad essere utilizzato da auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi prodotti e alla destinazione di tale benzina.
Articolo 4
Combustibile diesel
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, è vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV, integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.
3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere consentita fino al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficoltà ad effettuare le modifiche necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la conformità del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.
5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.
Allegato I
SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA
Tipo: benzina
Parametro Unità Limiti (1) Prova
Minimo Massimo Metodo Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca 95 EN 25164 1993
Numero di ottano motore 85 EN 25163 1993
Tensione di vapore, periodo estivo (2) KPa - 60,0 (pr)EN 13016-1(DVPE) 1997
Distillazione: (pr)EN-ISO 3405 1998
evaporato a 100°C % v/v 46,0
evaporato a 150°C 75,0 -
Analisi degli idrocarburi:
olefinici (3) (4) (5) % v/v - 18,0 (6) ASTM D1319 1995a
aromatici (3) (4) (5) - 40,0 (8) ASTM D1319 1995a
benzene (7) - 1,0 (8) EN 12177 1998
EN 238 1996
Tenore di zolfo (9) mg/kg - 150 EN ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
Tenore di piombo g/l - 0,005 EN 237 1996
__________
(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".
Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi -Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(2) Il periodo estivo inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre.
(3) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.
(4) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 3.
(5) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.1.
(6) Con l'eccezione della benzina normale senza piombo [numero minimo di ottano motore (MON) 81 e numero minimo di ottano ricerca (RON) 91] per la quale il contenuto massimo di olefina deve essere del 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'immissione sul mercato di un'altra benzina senza piombo con indici di ottano inferiori a quelli fissati nel presente allegato.
(7) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.
(8) Valori già stabiliti dalla legge 4 novembre 1997, n. 413.
(9) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.
__________
Allegato II
SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE
Tipo: Combustibile diesel
Parametro Unità Limiti (1) Prova
Minimo Massimo Metodo Data di pubblicazione
Numero di cetano 51.0 - EN-ISO 5165 1998
Densità a 15°C (2) kg m3 - 845 EN-ISO 3675 1998
EN ISO 12185 1996
Distillazione: (pr)EN-ISO 3405 1998
punto del 95% °C - 360
Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4) % m/m - 11 IP 391 1995
Tenore di zolfo (5) mg/kg - 350 EN-ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN24260 1994
__________
(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".
Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" -Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova;
per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.
(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.
(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.
(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998.
__________
Allegato III
SPECIFICHE ECOLOGICHE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO IMMESSA SUL MERCATO E DESTINATA AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA
Tipo: Benzina
Parametro Unità Limiti (1) Prova
Minimo Massimo Metodo Data di pubblicazione
Numero di ottano ricerca 95 EN 25164 1993
Numero di ottano motore 85 EN 25163 1993
Tensione di vapore, periodo estivo kPa - (pr)EN 13016-1 (DVPE) 1997
Distillazione: prEN ISO 3405 1998
evaporato a 100°C % v/v - -
evaporato a 150°C - -
Analisi degli idrocarburi:
olefinici (2) (3) (4) % v/v - ASTM D1319 1995a
aromatici (2) (3) (4) - 35.0 ASTM D1319 1995a
benzene (5) - EN 12177 1998
EN 238 1996
Tenore di zolfo (6) mg/kg - 50 EN-ISO 14596 1998
EN ISO 8754 1995
EN 24260 1994
Tenore di piombo g/l - EN 237 1996
_________
(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".
Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" -Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R=riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(2) Dovrà essere determinato il tenore di composti ossigenati in modo da effettuare le correzioni conformemente alla clausola 13.2 della norma ASTM D 1319 edizione 1995a.
(3) Quando nel campione è presente l'etil-ter-butil-etere (ETBE), la zona aromatica è determinata a partire dall'anello marrone rosato a valle dell'anello rosso normalmente utilizzato in assenza di ETBE. La presenza o l'assenza di ETBE può essere dedotta dall'analisi descritta nella nota 2.
(4) A tal fine si applica la norma ASTM D 1319 edizione 1995a senza la fase facoltativa di depentanizzazione; non si applicano pertanto le clausole 6.1, 10.1 e 14.1.
(5) In caso di controversia, si applica la norma EN 12177 del 1998.
(6) In caso di controversia, si applica la norma EN ISO 14596 del 1998.
__________
Allegato IV
SPECIFICHE ECOLOGICHE DEL COMBUSTIBILE DIESEL IMMESSO SUL MERCATO E DESTINATO AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE
Tipo: Combustibile diesel
Parametro Unità Limiti (1) Prova
Minimo Massimo Metodo Data di pubblicazione
Numero di cetano - EN ISO 5165 1998
Densità a 15°C (2) kg/m3 - EN ISO 3675 1998
EN ISO 12185 1996
Distillazione: prEN ISO 3405 1998
punto del 95% °C -
Idrocarburi aromatici policiclici (3) (4) % m/m - IP 391 1995
Tenore di zolfo (5) mg/kg - 50 EN-ISO 14596 1998
EN-ISO 8754 1995
EN 24260 1994
__________
(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi".
Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi" -Determinazione ed applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova;
per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R= riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(2) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 3675 del 1998.
(3) Per idrocarburi aromatici policiclici si intende il tenore totale di idrocarburi aromatici meno il tenore di idrocarburi monoaromatici, entrambi determinati secondo la norma IP 391.
(4) La norma IP 391 non permette di distinguere gli idrocarburi policiclici dagli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Se il combustibile diesel contiene dei FAME, questi alterano il risultato facendo aumentare il valore degli idrocarburi aromatici policiclici.
(5) In caso di controversia, si applica la norma EN-ISO 14596 del 1998




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